Calcio & Legge: Responsabilità oggettiva, club e sanzioni: la verità

Calcio & Legge: Responsabilità oggettiva, club e sanzioni: la verità

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Calciomercato.com –

Calciomercato.com ha chiesto all’agente FIFA Jean-Christophe Cataliotti, titolare del corso per aspiranti osservatori di calcio che si terrà a Reggio Emilia sab 5 maggio (info su www.footballworkshop.it), delucidazioni in merito alla responsabilità oggettiva delle società di calcio.

Avvocato Cataliotti la prima domanda è d’obbligo: che cosa si intende per responsabilità oggettiva?

In generale si configura l’ipotesi di responsabilità oggettiva nella situazione in cui un soggetto – nel nostro caso, quindi, la società di calcio – viene chiamato a rispondere di un fatto produttivo di un danno anche se questo non deriva direttamente da un suo comportamento; in pratica, si risponde di un fatto produttivo di danno anche se lo si è commesso senza dolo e senza colpa.

Passando al mondo del calcio, quali sono le ipotesi in cui può configurarsi la responsabilità oggettiva delle società di calcio?

Sono i casi di estrema attualità legati, ad esempio, agli atti diretti ad alterare il risultato di una gara (si pensi al calcio-scommesse) oppure quelli concernenti i fatti violenti commessi in occasione della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree immediatamente adiacenti.

Le società, quindi, che cosa rischiano per i fatti violenti dei propri sostenitori?

Da premettere che, prima dell’inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche se commessi fuori dallo stadio. Venendo alle sanzioni, rischiano, innanzitutto, la sanzione dell’ammenda con eventuale diffida. Nell’ipotesi in cui la società sia stata sanzionata più volte, la squalifica del campo, congiunta all’ammenda, non potrà essere inferiore a due giornate.

Ma le società come possono prevenire i fatti violenti?

Sono tenute ad osservare le norme e le disposizioni emanate dalle pubbliche autorità in materia di distribuzione al pubblico di biglietti di ingresso, nonché ogni altra disposizione di pubblica sicurezza relativa alle gare da esse organizzate. Rispondono per la introduzione negli stadi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere così come sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione comunque oscena, oltraggiosa, o comunque incitante alla violenza. Da notare che è configurabile un’ipotesi di responsabilità oggettiva a carico delle società anche per le dichiarazioni e i comportamenti dei propri dirigenti e tesserati che, in qualunque modo, possano contribuire a determinare fatti di violenza.

E se si verificano comportamenti discriminatori?

Anche in questo caso è configurabile un’ipotesi di responsabilità oggettiva. Le società, infatti, saranno chiamate a rispondere per l’introduzione o l’esibizione negli stadi da parte dei propri sostenitori di scritte o simboli recanti espressioni di discriminazione e per le dichiarazioni e i comportamenti dei propri tesserati con che possano contribuire a determinare fatti di discriminazione.

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