Nessun sanzionato in casa giallorossa dal giudice sportivo Tosel. Questo il comunicato, apparso sul sito ufficiale della Lega Serie A, con le decisioni prese dallo stesso:
1) SERIE A TIM
Gare del 30 novembre e 1-2 dicembre 2012 – Quindicesima giornata andata
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono,
con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di
gara:
97/293
COMUNICATO UFFICIALE N. 97 DEL 3 dicembre 2012 97/294
a) SOCIETA’
Il Giudice Sportivo premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quindicesima giornata andata sostenitori delle Società Bologna, Catania, Fiorentina, Genoa, Internazionale, Juventus, Lazio e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 25.000,00 : alla Soc. TORINO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, gravemente danneggiato nel proprio settore un centinaio di seggiolini, un separatore di settore nonchè locali adibiti a servizi igienici; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all’art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori esposto per una decina di minuti, dal 20° del primo tempo e fino alla rimozione da parte degli stewards su disposizione della Società ospitante, uno striscione di una ventina di metri, insultante per i tifosi avversari e per la memoria di ogni sportivo; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere a) e b) e comma 2 CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. CATANIA per avere omesso di impedire l’ingresso e la permanenza negli spogliatoi, al termine della gara, di alcune persone non autorizzate, che contestavano l’operato degli Ufficiali di gara con espressioni irriguardose.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, all’inizio della gara, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all’art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ANDREOLLI Marco (Chievo Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario. 97/295
BARRIENTOS Pablo Cesar (Catania): doppia ammonizione per comportamento non
regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
BOATENG Kevin Prince (Milan): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
BOCCHETTI Antonio (Pescara): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in
possesso di una chiara occasione da rete.
GLIK Kamil (Torino): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
MUSTAFI Shkodran (Sampdoria): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BELLUSCI Giuseppe (Catania): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quarta sanzione).
DESSENA Daniele (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).
EKDAL Albin (Cagliari): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta
sanzione).
GABBIADINI Manolo (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quarta sanzione).
GIOVINCO Sebastian (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quarta sanzione).
KRSTICIC Nenad (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).
SAMUEL Walter Adrian (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
STENDARDO Guglielmo (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)
NAINGGOLAN Radja (Cagliari) 97/296
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
EL SHAARAWY Stephan (Milan)
VUCINIC Mirko (Juventus)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
ZANON Damiano (Pescara)
QUINTA SANZIONE
BEHRAMI Valon (Napoli)
CANINI Michele (Genoa)
CIGARINI Luca (Atalanta)
PELUSO Federico (Atalanta)
SARDO Gennaro (Chievo Verona)
TACHTSIDIS Panagiotis (Roma)