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IL RIGORE DELLA LEGGE – Il mare magnum, dell’art. 1 c.1 CGS: i casi Giaccherini e Fedele

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il rigore della leggeCi ritroviamo con l’appuntamento mensile di “Il Rigore della Legge“, rubrica di RomaGiallorossa.it curata da Francesco Casarola, Agente Fifa ed Esperto di Diritto ed Economia dello sport. Questo approfondimento riguarderà la portata dell‘art. 1 c. 1 del CGS, il ragionamento in questione prende le mosse da due delibere della Corte di Giustizia Federale della FIGC, che hanno deliberato sui casi Giaccherini e Fedele. Per quello che riguarda il primo: il calciatore della Juventus era stato deferito dalla Procura Federale perché il 13 Maggio 2012 mentre era a bordo dell’autobus della società Juventus FC, circolante a Torino, in occasione della sfilata per la vittoria dello scudetto mostrava lo striscione con la scritta “il gol Muntari mettilo nel c…”. In base a questi fatti la Procura Federale deferiva il calciatore per la violazione dell’art. 1 c.1 CGS e di seguito veniva deferita la Juventus per i fatti ascritti al proprio tesserato in virtù dell’art. 4 c.2.

Sempre in virtù dell’art. 1 c.1 del CGS è stato sanzionato l’agente dei calciatori Enrico Federle perchè in occasione del calciomercato all’interno dei locali dell’ATA Hotel offendeva e colpiva il giornalista professionista Criscitiello, procurandogli delle lesioni.

In base alle questioni sopra sintetizzate possiamo affermare che l’art. 1 c.1 del CGS è una regola di chiusura posto per contrastare ogni condotta riconducibile all’attività federale. Come anche affermato dalla CDN la norma sanzionatoria si configura a contenuto libero, non vincolato, con la conseguenza che può realizzarsi una violazione del precetto in essa contenuto con una molteplicità di comportamenti non altrimenti tipizzabili (CU 2.4.2012 n.78/CDN). I principi di lealtà, correttezza e probità sono talmente elastici che  possono adattarsi ad ogni mutamento del legislatore.

La norma in questione recita quanto segue:

“Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività  di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, all’osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”.

La norma come nei casi di Giaccherini e Fedele viene lasciata all’interpretazione del giudice, che opera un analisi di interpretazione al fine di comprendere se la condotta del tesserato sia meritevole o meno di rimprovero.  Le perplessità maggiori riguardanti tale norma derivano dal fatto che se venisse troppo ampliata la portata dell’art. 1 c. 1 CGS ci si troverebbe di fronte ad una palese violazione del principio della certezza del diritto.

Appare evidente che una delle norme da rivedere, come auspicato da una parte della dottrina, dovrà essere questa per una maggior tutela del tesserato, altrimenti quest’ultimo si ritroverebbe nella situazione di rispondere per qualsiasi condotta che la Procura Federale reputasse lesivo dei principi di probità, lealtà e correttezza.

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