ANSA – L’Antitrust ha accertato l’esistenza di clausole vessatorie nell’acquisto dell’abbonamento annuale e del biglietto per la singola partita di nove società di Serie A, tra queste c’è anche la Roma. Il club giallorosso, apprende l’agenzia di stampa, prende atto della decisione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nonostante desti un certo stupore. Secondo il club giallorosso tali clausole sono atte alla tutela dei clienti e lo dimostrerebbe anche la condotta tenuta dalla società stessa che nella stagione 2019-20 ha emesso dei voucher a quei tifosi che avevano sottoscritto un abbonamento poi reso inutilizzabile dal lockdown prima e dall’impossibilità di andare allo stadio poi.
ANSA – L‘Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accertato l’esistenza di clausole vessatorie nell’acquisto dell’abbonamento annuale e del biglietto per la singola partita di nove società di calcio di Serie A che non riconoscono alcuni diritti dei consumatori a chiedere i rimborsi. L’Antitrust ha così concluso i procedimenti istruttori avviati verso Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., Cagliari Calcio S.p.A., Genoa Cricket and Football Club S.p.A., F.C. Internazionale Milano S.p.A., S.S. Lazio S.p.A., A.C. Milan S.p.A., Juventus Football Club S.p.A., A.S. Roma S.p.A. e Udinese Calcio S.p.A.. In particolare, spiega l’Autorità, non sono riconosciuti i diritti dei consumatori a ottenere il rimborso di quota parte dell’abbonamento o del singolo titolo di accesso in caso di chiusura dello stadio o di parte dello stesso; ottenere il rimborso del titolo di accesso per la singola gara in caso di rinvio dell’evento causato sia da fatti imputabili alla società, sia da circostanze che prescindono dalla responsabilità di quest’ultima; essere risarciti del danno qualora questi eventi siano direttamente imputabili alla società. La Società Cagliari Calcio S.p.A. ha predisposto una nuova formulazione delle clausole idonea a risolvere i profili di vessatorietà contestati limitatamente ad alcuni profili. Tuttavia, il giudizio di vessatorietà permane per le clausole che escludono il rimborso del titolo di accesso in ipotesi diverse dall’inadempimento colpevole della società. Per quanto riguarda invece le società A.C. Milan S.p.A. e Udinese Calcio S.p.A., l’Autorità ha accertato sia la vessatorietà delle clausole oggetto del procedimento sia la rimozione dei profili vessatori nelle nuove versioni delle condizioni contrattuali adottate dopo le comunicazioni di avvio dei procedimenti. L’Antitrust ha disposto che venga pubblicato un estratto dei provvedimenti sulla homepage dei siti web delle nove società per 30 giorni consecutivi.