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Giudice Sportivo, due pesi e due misure: respinta l’istanza di squalifica di Reina inoltrata dalla Samp: “Nessuna condotta antisportiva” (VIDEO)

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FOCUS CGR – Il Giudice Sportivo – Gerardo Mastrandrea – che a dicembre aveva squalificato Kevin Strootman, reo di aver simulato (a suo dire) e ad aver indotto così l’arbitro Banti ad espellere Cataldi, ha respinto la richiesta della Sampdoria di squalificare il portiere Pepe Reina del Napoli, accusato dalla società blucerchiata di condotta antisportiva in occasione dell’espulsione di Silvestre nella gara disputata sabato sera al San Paolo.

Queste le motivazioni: “Vista la richiesta di esame presentata ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, comma 1.3, CGS a questo Giudice sportivo e depositata alle ore 15 del 9 gennaio 2017 dalla società Sampdoria con l’allegato filmato di documentata provenienza; considerato che nel caso di specie l’istanza della società non attiene comunque ad alcuna delle ipotesi di condotta gravemente antisportiva ed alle fattispecie tassativamente previste dal richiamato art. 35, comma 1.3, CGS; tutto ciò premesso dichiara inammissibile la richie sta di esame”.

Nel caso specifico si nota in maniera oggettiva che il portiere paretenopeo simuli di aver subito uno sgambetto da Silvestre accentuando decisamente la caduta – come dimostrato dopo il match da tutte le moviole delle Tv nazionali – e ingannando così l’arbitro Di Bello, che ha estratto il secondo giallo mandando anzitempo negli spogliatoi il centrale doriano. E’ utile rammentare il dettato dell’art. 35 (non applicato in questa occasione da Mastrandrea e applicato erroneamente nel caso Strootman) in merito all’utilizzo della prova Tv per casi di simulazione che provochino l’espulsione di un avversario: “… Costituiscono condotte gravemente antisportive ai fini della presente disposizione:
1) la evidente simulazione da cui scaturisce l’assegnazione del calcio di rigore a favore della squadra del calciatore che ha simulato;
2) la evidente simulazione che determina la espulsione diretta del calciatore avversario;
3) la realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano;
4) l’impedire la realizzazione di una rete, colpendo volontariamente il pallone con la mano…”

Insomma l’ennesimo caso di doppio pesismo nazionale, dal quale si evince ancora di più la reale matrice dell’originaria squalifica di Strootman – verdetto fortunatamente poi ribaltato dalla Corte d’Appello Federale – puramente dettata dalla pressione mediatica, scatenatasi subito dopo il Derby dello scorso dicembre e non dalla precipua e dettagliata applicazione del codice di giustizia sportiva.

 

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