Giudice Sportivo, le decisioni sui cori razzisti e sul ‘caso Mancini’

Giudice Sportivo, le decisioni sui cori razzisti e sul ‘caso Mancini’

SHARE
Campionato di calcio serie A 2023/2024 Roma vs Lazio

Sono state diramate le decisioni del Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, in merito agli episodi del derby finiti sotto la lente d’ingrandimento federale.

Per quanto concerne i cori di discriminazione razziale e religiosa intonati dalle tifoserie delle società Roma e Lazio sia prima che durante il derby di sabato scorso, ricordando che “non hanno comportato annuncio sonoro o interruzione della gara”, ha chiesto “apposito supplemento istruttorio da parte della Procura Federale, acquisendo in ogni caso una relazione dei responsabili dell’ordine pubblico”.

Letta la relazione pervenuta dalla Procura Federale; con riferimento riportati dettagliatamente nel medesimo rapporto della Procura Federale a partire dalle ore 16.44 del giorno della gara, assumono rilevanza, per dimensione e percezione segnalate dai rappresentanti della stessa Procura, tre episodi: cori tifoseria Lazio (“Curva nord centrale”) di discriminazione razziale il romanista Lukaku (1° e 28° min. primo tempo e 51° min. secondo tempo); coro tifoseria Lazio (“Curva nord – Distinti nord ovest+est”) di discriminazione razziale (di matrice religiosa) verso tifoseria avversaria (35° primo tempo); coro tifoseria Roma (“Curva sud centrale e laterale”) di discriminazione razziale verso il laziale Guendouzi (22° secondo tempo).

Per quanto riguarda l’episodio della bandiera della Lazio con un ratto al centro sventolata da Gianluca Mancini a fine gara, il giudice sportivo invita la Procura Federale “a relazionare, a titolo di supplemento, in ordine ad eventuali ulteriori fatti avvenuti e comportamenti tenuti dai tesserati al termine dell’incontro, disponendosi in ogni caso, a norma dell’art. 61, comma 1, ultimo periodo, CGS, l’inoltro degli esiti delle indagini eventualmente avviate d’ufficio, ai fini delle valutazioni e delle determinazioni finali spettanti a questo Giudice Sportivo in base alla competenza generale a decidere prevista dagli artt. 65, comma 1 lett. a), e 61, comma 1, CGS, nonché dall’art. 14, comma 1, lett. d) ed e) CGS CONI, trattandosi di eventi accaduti in occasione dello svolgimento della gara”.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

*

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.