Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori lanciato, al 31° del primo tempo, cinque fumogeni nel settore occupato dalla tifoseria avversaria ed, al 35° del primo tempo, un petardo sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Fonte: legaseriea.it