Obblighi e doveri: sono questi i pesi della nostra esistenza, sopratutto nel mondo del lavoro. La questione oggetto di questo post riguarda il caso Marchese. Il tesserato del Catania prima del match contro la Fiorentina si rifiutava di andare in panchina. Il gesto del calciatore irritava la società etnea, che annunciava attraverso il proprio dirigente Gasparin di adire le via legali per tutelare il Catania. Il caso sarà oggetto dell’appuntamento per questo mese con la rubrica “Il rigore della Legge”, curata da Francesco Casarola, Agente Fifa ed Esperto di Diritto ed Economia dello sport..
Ma cosa può accadere al calciatore? Quali norme si applicano? Al caso in questione possono essere riferiti gli artt. 10 e 11 dell’Accordo collettivo siglato tra LNP serie A, FIGC e AIC, oltre all’art. 92 NOIF “Doveri dei tesserati” ed infine all’art. 1 c. 1 CGS (dove si afferma il principio del rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza).
Per meglio comprendere la vicenda dal punto di vista del diritto sportivo bisogna partire dall’art. 10 dell’Accordo Collettivo dove si afferma questo principio “il calciatore deve adempire la proprio prestazione sportiva (…) con l’osservanza delle istruzioni tecniche e delle altre prescrizioni impartite dalla società”. In questa norma si definisce il dovere da parte del calciatore di seguire le indicazioni della società, poiché se fosse ammesso il contrario le azioni del calciatore diverse dalle istruzioni potrebbero portare ad un nocumento per la società. Ed appare evidente, così come si apprende dal racconto dei quotidiani che il calciatore del Catania abbia violato questa norma nel momento in cui si è rifiutato di sedere in panchina. Questo stesso principio si ritrova nell’art. 92 delle NOIF in quanto si afferma che “i tesserati sono tenuti all’osservanza delle disposizioni emanate dalla FIGC o dalle Leghe nonché dalle prescrizioni dettate dalla società di appartenenza” ed inoltre “i calciatori “professionisti e gli allenatori sono tenuti altresì all’ottemperanza degli accordi collettivi e di ogni pattuizione contenuta nei contratti individuali. Nei casi di inadempienza si applicano le sanzioni previste nei contratti collettivi”. Stante la chiarezza della lettera della norma ora si deve comprendere la possibile punizione che potrà essere irrogata al calciatore. La disposizione che disciplina le sanzioni da applicare in caso di violazione dell’art. 10 accordo collettivo è il seguente art. 11. Dove vengono elencate le possibili sanzioni:
– ammonizione scritta (applicata direttamente dalla società)
– multa
– riduzione della retribuzione non superiore al 5% di 1/12 delle mensilità
– esclusione temporanea dagli allenamenti
– risoluzione del contratto.
Sarà il Catania a scegliere quale sia la sanzione più equa da comminare e dovrà procedere di fronte al Collegio arbitrale affinchè si accerti la congruità e le ragioni della sanzione applicata al calciatore.
Infine Marchese potrà essere deferito di fronte alla Commissione Disciplinare Nazionale per aver violato l’art. 1 c. 1 (doveri di lealtà, probità e correttezza). Ora attendiamo il braccio di ferro tra il calciatore e la società.
FRANCESCO CASAROLA